Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione  giudicatrice  per l'accesso al corso e' nominata
dal  Rettore  sentito il Collegio dei docenti. Essa sara' composta da
tre  membri  scelti  tra  i  professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri,   afferenti   all'area   scientifico-disciplinare  cui  si
riferisce  il  corso. La Commissione puo' essere inoltre integrata da
due  esperti,  anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture  pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni od
intese  con  piccole  e  medie  imprese  e'  facolta'  delle medesime
proporre il nominativo di un esperto che integri la Commissione.
    Alla  fine della prova la commissione giudicatrice forma l'elenco
dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  del  voto  da ciascuno
riportato nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e
dal  segretario  della  Commissione,  e'  affisso nel medesimo giorno
all'Albo della sede di esame.
    Mediante  tale  avviso  si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti concorsuali.