Art. 7. Commissione esaminatrice La Commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce il corso. La Commissione puo' essere inoltre integrata da due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese e' facolta' delle medesime proporre il nominativo di un esperto che integri la Commissione. Alla fine della prova la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo della sede di esame. Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti concorsuali.