Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione del vincitore nel primo
trimestre  del  primo  anno  di  corso,  e  facolta' del Collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.