Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e facolta' del Collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.