Art. 7.
    Il  provvedimento  di  nomina  viene  adottato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta,  su  conforme  deliberazione  della Giunta
regionale,  con  riferimento  ai  criteri fissati dall'art. 3-bis del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed  integrazioni,  come  innovato  dal  decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
    L'incarico  di Direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo  e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di  durata  pari  a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza
alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
    I  contenuti  del  contratto ed il trattamento economico annuo da
attribuire al Direttore generale sono determinati a norma del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e
dell'art.  3-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  innovato  dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.