Art. 7. Il provvedimento di nomina viene adottato con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, come innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. L'incarico di Direttore generale determina un rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata pari a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti del contratto ed il trattamento economico annuo da attribuire al Direttore generale sono determinati a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, come innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.