Art. 3.

Domanda  e termine di presentazione Dichiarazioni da formularsi nella
                               domanda

    La domanda di assunzione, redatta in carta semplice conformemente
all'allegato   1)   ed   indirizzata  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - Servizio centrale per gli AA.GG. e
per  il S.I.S. - Ufficio II - Concorsi, piazzale J.F. Kennedy n. 20 -
00144   Roma,   deve   essere   presentata  direttamente  o  a  mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, oppure tramite posta celere
con  avviso  di  ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro  il  termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La   domanda   di  acquisizione  delle  istanze  e'  stabilita  e
comprovata:
      nel  caso  di  presentazione diretta: dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto
al ricevimento;
      nel  caso di spedizione: dal timbro e data dell'ufficio postale
accettante.
      L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    I  candidati  devono  dichiarare  nella domanda, sotto la propria
responsabilita':
      cognome  e  nome  (le  aspiranti  coniugate  dovranno  indicare
nell'ordine  il  cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
      la data e il luogo di nascita;
      il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali (se cittadini
italiani),   ovvero   i  motivi  della  mancata  iscrizione  o  della
cancellazione dalle medesime;
      il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto sub art. 1 del
presente bando e la votazione riportata;
      la   conoscenza   di   una  lingua  straniera  comunitaria  che
costituira'  oggetto  della  prova di cui all'allegato 2 del presente
bando;
      precedenti  rapporti  di  lavoro  e  di impiego alle dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche, anche a tempo determinato, purche'
non conclusi per demerito;
      adempimento degli obblighi militari;
      di  non  aver  mai  riportato  condanne  penali  e  di non aver
procedimenti  penali in corso, in caso contrario indicare le condanne
riportate  e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha
irrogato  le  stesse  (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o  non  menzione  etc.) ed i
procedimenti penali pendenti;
      di   non  essere  stati  licenziati,  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da
altro  impiego  statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3,  per  aver conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
      di  essere  idonei  al  servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego cui la selezione si riferisce;
      il recapito eletto ai fini della selezione.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
devono  dichiarare,  altresi',  di  avere  adeguata  conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati  di  appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento.
    Ai  sensi  dell'art. 3  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, i
candidati  portatori di handicap - per richiedere i benefici previsti
dall'art. 20  della  medesima legge - devono allegare alla domanda la
certificazione,  in  originale  o  copia  autenticata,  relativa allo
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per
territorio.
    La  firma  in  calce  alla domanda non richiede autenticazione ai
sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127.