Art. 4. Procedure per l'accertamento del requisiti Graduatoria sulla base dei titoli dichiarati Preselezione e prova selettiva Preselezione: l'amministrazione effettuera' una preselezione dei candidati sulla base dei seguenti titoli, dichiarati dai medesimi nella domanda e ad essa allegati, e predisporra', successivamente, apposita graduatoria secondo la valutazione attribuita in ragione dei punteggi a fianco di ciascuno dei titoli indicati: votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto: e' attribuito un punteggio fino al massimo di punti 4 in relazione alla votazione conseguita, riportata a decimi, secondo quanto sotto specificato: da 6.00/10 a 6.99/ 10 punti 1; da 7.00/10 a 7.99/10 punti 2; da 8.00/10 a 8.99/ 10 punti 3; da 9.00/10 a 10/10 punti 4; precedenti rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 anche a tempo determinato, purche' non conclusi per demerito. Da punti 0.50 fino ad un massimo di punti 6: per ciascun periodo di nove mesi di servizio a tempo indeterminato o per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a tempo determinato. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico I candidati ammessi a sostenere la prova selettiva potranno essere pari al quintuplo del numero dei posti individuati al precedente art. 1 del presente avviso, fermo restando che tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile nell'ambito del predetto quintuplo dei posti messi a concorso, rientreranno nel novero dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva; prova selettiva: all'espletamento della prova selettiva, attende apposta commissione nominata, con provvedimento del direttore generale responsabile delle attivita' di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca - URST, e composta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1989, n. 127. La prova selettiva, intesa ad accertare il grado di professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi, si basera' sulla soluzione di appositi quiz a risposta multipla in tempi predeterminati su temi specifici formulati dalla commissione concernenti le materie indicate nel programma allegato al presente avviso (allegato 2). Per la valutazione della prova selettiva la commissione dispone di 10 punti: essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.