Art. 4.

Procedure per l'accertamento del requisiti Graduatoria sulla base dei
          titoli dichiarati Preselezione e prova selettiva

    Preselezione:  l'amministrazione effettuera' una preselezione dei
candidati  sulla  base  dei  seguenti titoli, dichiarati dai medesimi
nella  domanda  e  ad essa allegati, e predisporra', successivamente,
apposita graduatoria secondo la valutazione attribuita in ragione dei
punteggi a fianco di ciascuno dei titoli indicati:
      votazione  riportata  nel  conseguimento  del  titolo di studio
richiesto:  e'  attribuito un punteggio fino al massimo di punti 4 in
relazione  alla  votazione  conseguita,  riportata  a decimi, secondo
quanto sotto specificato:
        da 6.00/10 a 6.99/ 10 punti 1;
        da 7.00/10 a 7.99/10 punti 2;
        da 8.00/10 a 8.99/ 10 punti 3;
        da 9.00/10 a 10/10 punti 4;
      precedenti  rapporti  di  lavoro  e  di impiego alle dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'art. 1  del  decreto
legislativo  del  30  marzo  2001  n. 165  anche a tempo determinato,
purche'  non  conclusi per demerito. Da punti 0.50 fino ad un massimo
di  punti  6:  per  ciascun  periodo di nove mesi di servizio a tempo
indeterminato  o  per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a
tempo determinato. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio
a   tempo   indeterminato   che   hanno   dato  luogo  a  trattamento
pensionistico
    I  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova selettiva potranno
essere  pari  al  quintuplo  del  numero  dei  posti  individuati  al
precedente  art. 1  del  presente  avviso,  fermo  restando che tutti
coloro  che  avranno  conseguito  il  medesimo  punteggio dell'ultimo
candidato  ammissibile  nell'ambito  del predetto quintuplo dei posti
messi  a  concorso,  rientreranno  nel novero dei candidati ammessi a
sostenere la prova selettiva;
      prova   selettiva:   all'espletamento  della  prova  selettiva,
attende apposta commissione nominata, con provvedimento del direttore
generale  responsabile  delle attivita' di reclutamento del personale
del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e ricerca - URST, e
composta  ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1989, n. 127.
    La   prova   selettiva,   intesa   ad   accertare   il  grado  di
professionalita' necessario per il raggiungimento degli obiettivi, si
basera' sulla soluzione di appositi quiz a risposta multipla in tempi
predeterminati   su   temi   specifici  formulati  dalla  commissione
concernenti  le  materie  indicate nel programma allegato al presente
avviso (allegato 2).
    Per  la  valutazione della prova selettiva la commissione dispone
di  10  punti:  essa si intende superata qualora il candidato riporti
una votazione non inferiore a 7 decimi.