Art. 5.

     Comunicazioni ai candidati - Graduatoria generale di merito

    Ai  candidati  verra'  data  tempestiva notizia dello svolgimento
della prova con raccomandata "a.r.".
    I  candidati  sono  ammessi  alla  prova  selettiva  con riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi momento, con proprio
provvedimento  motivato, anche successivamente allo svolgimento della
prova, l'esclusione dalla selezione stessa.
    L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere la prova, i candidati dovranno
essere  muniti  di  uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
      fotografia  recente applicata sul prescritto foglio di carta da
bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
      tessera  personale  di  riconoscimento  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio  1967, n. 851, e successive
modificazioni ed integrazioni;
      passaporto o carta d'identita'.
    Al   termine   delle   procedure  di  selezione,  la  commissione
esaminatrice formulera' la graduatoria generale di merito sommando la
votazione  conseguita  nella prova selettiva, e il punteggio relativo
ai titoli prodotti, valutati nella preselezione.
    A norma dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come  modificato  dall'art. 2,  comma  9  della legge 16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati otterranno pari punteggio, sara'
preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    La  graduatoria  generale  di  merito,  unitamente  a  quella dei
vincitori,  sara'  approvata con provvedimento dell'amministrazione e
sara' immediatamente efficace.
    Il   relativo   provvedimento  sara'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  del  MIUR  e da tale adempimento decorrera' il termine per
eventuali  impugnative,  laddove  lo  stesso  non  sia  stato portato
altrimenti a conoscenza degli interessati.