Art. 6.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I  vincitori,  entro  trenta  giorni  dalla stipula del contratto
individuale  di  lavoro,  saranno  invitati a presentare al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca - URST - Servizio
centrale  per  gli  AA.GG.  e  per il S.I.S. - Ufficio II - Concorsi,
piazzale  J.F.  Kennedy  n. 20  -  00144  Roma,  a mezzo raccomandata
"a.r.",  i sotto elencati documenti di rito ai fini dell'accertamento
dei  requisiti per l'assunzione nonche' quelli attestanti il possesso
dei   requisiti  culturali  e  professionali  gia'  dichiarati  nella
domanda:
      1)  certificato  comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana  o  titolo  che  da'  luogo  all'equiparazione,  certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea devono
presentare  certificato di godimento dei diritti politici anche nello
Stato di appartenenza o provenienza;
      3)  originale  del titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti  gli effetti dello stesso, ovvero copia autenticata del diploma
posseduto;
      4)  copia  integrale  dello stato di servizio militare o foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
      5)   certificato   medico   rilasciato  dall'Azienda  sanitaria
competente  per  territorio o da un medico militare da cui risulti il
possesso  della  sana  e  robusta  costituzione.  Il certificato deve
menzionare  eventuali imperfezioni fisiche del candidato e dichiarare
che  le  stesse non sono tali da menomare l'attitudine dell'aspirante
all'impiego  per  il quale concorre. I candidati invalidi di guerra e
assimilati  devono produrre ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  o  alla  sicurezza  degli
impianti.  Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  i  vincitori  saranno sottoposti ad
accertamento  medico  sanitario  da  parte  del medico competente che
esprimera'  il  giudizio  sull'idoneita'  psicofisica  del  candidato
all'impiego.  Per  i  portatori di handicap, si procedera' cosi' come
dispone l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      6)  dichiarazione  attestante  l'esistenza di altri rapporti di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo  n. 29/1993. Detta dichiarazione, resa in data successiva
al  ricevimento  della  nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti d'impiego (art. 2, lettera g), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e
deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  devono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    I   vincitori  cittadini  esteri  devono  allegare  agli  atti  e
documenti  redatti  in  lingua  straniera  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    I  vincitori potranno produrre la documentazione richiesta, utile
per  la  costituzione  del  rapporto di lavoro, in una delle seguenti
forme:
      1)  originale  o  copia autenticata nei modi di cui all'art. 14
della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, conforme alle prescrizioni di
legge;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  su appositi
moduli  predisposti  da questa Amministrazione (per tutti i documenti
tranne  per  quello  di cui al punto 5) che dovra' essere prodotto in
originale).  In  quest'ultimo  caso  resta  salva la possibilita' per
l'amministrazione  di procedure ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    I  documenti di cui ai punti 1), 2) e 5), se prodotti nelle forme
sub  precedente  punto  1), devono essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli.
    I   documenti   o   le   relative  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  di  cui  alle  lettere  1) e 2) del presente articolo
dovranno  attestare, altresi' il possesso dei requisiti prescritti da
parte dell'interessato anche alla, data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice  penale  e  delle  leggi  speciali in materia e, nei casi piu'
gravi,  possono  comportare  l'interdizione  temporanea  dai pubblici
uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.