Art. 7.

                       Assunzione in servizio

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del
personale   del   comparto   "Ministeri",  un  contratto  finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della  procedura di reclutamento che ne ha costituito
il presupposto.
    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  regolato dal
contratto  individuale,  dai  contratti  collettivi  di comparto e di
amministrazione,  dalle  disposizioni  di  legge  e  dalle  normative
comunitarie.
    La  stipula  del  contratto di lavoro non avra' luogo qualora sia
trascorso  inutilmente  il  termine  di cui al comma 1 del precedente
art. 6,  ivi  compreso  quello  di  una  possibile  proroga richiesta
dall'interessato per comprovato impedimento.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  immediatamente  risolto  in caso di
mancata  assunzione  in servizio del vincitore nel termine assegnato,
salvo  comprovati  e giustificati motivi di impedimento; in tal caso,
l'Amministrazione  -  valutati  i  motivi  e  compatibilmente  con le
esigenze  di funzionamento dei propri uffici - proroga il termine per
l'assunzione.  Il  nuovo  assunto  sara'  invitato a regolarizzare la
documentazione  incompleta  o  affetta da vizio sanabile entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'Amministrazione, a pena di decadenza.
    Il  rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato, non potra'
convertirsi   in   alcun   caso   in   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  vincitori  all'atto di
assunzione  in servizio, corrisponde all'importo iniziale di ciascuna
posizione  economica  delle  aree  indicate  al precedente art. 1 del
presente bando.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi; decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.