In esecuzione della deliberazione n. 880 del 27 marzo 2003, viene indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, con rapporto esclusivo, per un posto di dirigente di struttura complessa nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia). Art. 1. Requisiti generali richiesti per l'ammissione 1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 2) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'azienda unita' sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica; 3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare; 6) a norma dell'art. 7 e dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 125/1991 e' garantita e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro; 7) eta': come previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi e alle selezioni indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, che e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva la possibilita' prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, di permanere in servizio fino al compimento deI sessantasettesimo anno di eta' e della durata del contratto, non inferiore a cinque anni, al conferimento del primo incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei cinque armi coincida o non superi comunque il sessantasettesimo anno di eta'.