In esecuzione della deliberazione n. 880 del 27 marzo 2003, viene
indetta  pubblica  selezione  per  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale,  con  rapporto  esclusivo, per un posto di dirigente di
struttura   complessa   nella   disciplina   di   patologia   clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
                               Art. 1.
            Requisiti generali richiesti per l'ammissione
    1) Cittadinanza  italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    2) idoneita'  fisica  all'impiego.  L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con  la  osservanza  delle  norme  in  tema  di
categorie  protette,  viene  effettuata  a  cura  dell'azienda unita'
sanitaria  locale  prima  dell'immissione  in  servizio. Il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali
ed  enti  di  cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica;
    3) godimento  dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli  impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
    4) non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  per  aver conseguito l'impiego stesso
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
    5) posizione   regolare   nei   riguardi   degli   obblighi   sul
reclutamento militare;
    6) a  norma  dell'art.  7  e dell'art. 61 del decreto legislativo
n. 29/1993  e  successive modificazioni ed integrazioni e della legge
n. 125/1991  e'  garantita e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro;
    7) eta': come previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio
1997,  n. 127, la partecipazione ai concorsi e alle selezioni indetti
da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta'. Tenuto
conto  dei  limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti
medici  del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di   struttura   complessa,   che  e'  stabilito  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva la possibilita' prevista
dall'art.  16  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, di
permanere  in  servizio fino al compimento deI sessantasettesimo anno
di eta' e della durata del contratto, non inferiore a cinque anni, al
conferimento del primo incarico si procedera' solo qualora il termine
finale   dei   cinque   armi   coincida  o  non  superi  comunque  il
sessantasettesimo anno di eta'.