IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380 che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei quali potra' avvenire nell'anno 2003 il reclutamento di personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 34; Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2003 due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali del Corpo sanitario e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2003 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali dell'Esercito: a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di quattro posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito. Qualora uno o piu' dei posti riservati non venissero ricoperti per insufficienza di riservatari idonei i medesimi saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito; b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti: a) undici per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria edile o in ingegneria civile, con riserva di tre posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito; b) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria elettrica; c) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria elettronica; d) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria informatica; e) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in informatica; f) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria meccanica; g) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria dei materiali; h) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica; i) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in chimica; j) uno per i giovani laureati in fisica; k) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in biologia. Qualora taluni dei posti a concorso, nella ripartizione di cui sopra, risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, si procedera' come appresso indicato: i posti di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera c) e viceversa; i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera e) e viceversa; i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera g) e viceversa; i posti di cui alla lettera h) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera i) e viceversa; i posti di cui alla lettera j) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera k) e viceversa. I posti che, nonostante l'applicazione delle disposizioni precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei. 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun concorso, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.