IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n. 574,  concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13  dicembre  1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28  novembre  1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art. 1,  comma  1,  lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30  dicembre  1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in  applicazione  all'art. 3,  comma  2,  del  decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  prevede  all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga  fissata  annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001, n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto   il   decreto  ministeriale  4  luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380  che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei
quali  potra'  avvenire  nell'anno  2003 il reclutamento di personale
femminile,  ha  fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale
che  potra'  essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le
modalita'  previste  dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'art. 34;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2003 due concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiale  in  servizio
permanente  nei  ruoli  normali del Corpo sanitario e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2003  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:
      a) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina di dieci
tenenti  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito, con riserva di quattro
posti  a  favore  degli  ufficiali  ausiliari  di cui all'art. 25 del
decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215,  che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito.
    Qualora  uno  o  piu' dei posti riservati non venissero ricoperti
per  insufficienza  di riservatari idonei i medesimi saranno devoluti
agli  altri  concorrenti  idonei,  secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito;
      b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        a) undici  per  i giovani in possesso di laurea specialistica
in  ingegneria edile o in ingegneria civile, con riserva di tre posti
a  favore  degli  ufficiali  ausiliari di cui all'art. 25 del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215,  che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito;
        b) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria elettrica;
        c) due  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria elettronica;
        d) due  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria informatica;
        e) due  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
informatica;
        f) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria meccanica;
        g) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria dei materiali;
        h) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria chimica;
        i) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
chimica;
        j) uno per i giovani laureati in fisica;
        k) uno  per  i giovani in possesso di laurea specialistica in
biologia.
    Qualora  taluni  dei  posti a concorso, nella ripartizione di cui
sopra,  risultasse  non  ricoperto  per  insufficienza di concorrenti
idonei, si procedera' come appresso indicato:
      i  posti  di  cui  alla  lettera b) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera c) e viceversa;
      i  posti  di  cui  alla  lettera d) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera e) e viceversa;
      i  posti  di  cui  alla  lettera f) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera g) e viceversa;
      i  posti  di  cui  alla  lettera h) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera i) e viceversa;
      i  posti  di  cui  alla  lettera j) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera k) e viceversa.
    I   posti   che,  nonostante  l'applicazione  delle  disposizioni
precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti
secondo la graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso,  fino  alla data di approvazione della relativa graduatoria
di  merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei
vincitori   alla   frequenza   del  corso,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.