Art. 10.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Le  commissioni  esaminatrici  di ciascun concorso, di cui al
precedente  art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui
al  precedente  art. 6 e prima della relativa correzione procederanno
alla  valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara'  reso  noto  agli  stessi  prima dell'effettuazione della prova
orale.
    2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
      diploma di laurea (massimo punti 1):
      punti  1:  per  il  diploma  di  laurea  specialistica con voto
compreso tra 106 e 110/110 e lode;
      punti  0,50:  per  il  diploma di laurea specialistica con voto
compreso tra 100 e 105/ 110;
      titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
      punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
      punti 2: per ogni master;
      punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
      pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione al
contenuto  ed  alla  attinenza  con la professione (massimo punti 3).
Esse  formeranno  oggetto  di  eventuale valutazione solo se allegate
alle   domande.   Per  quelle  prodotte  in  collaborazione  la  loro
valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori;
      esperienze  professionali  documentate, successive alla laurea,
attinenti  al  diploma  di  laurea  posseduto, e servizio prestato da
ufficiale ausiliario (massimo punti 2).
    A  ciascun  concorrente  non  potra' essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
    3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto sopra
indicato  per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo
i  titoli  di  merito  posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso indicato
nel  precedente  art. 3,  comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano
fornito  analitiche  e  complete  informazioni  nelle  domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.