Art. 11.

                             Graduatorie

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.
    2.  Tali  graduatorie  generali di merito saranno formate, tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1,  secondo  l'ordine  dei  punteggi conseguiti dai concorrenti,
ottenuta sommando per ciascuno:
      i punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
      il punteggio conseguito nella prova orale;
      il  punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
      l'eventuale   punteggio   incrementale   ottenuto  nella  prova
facoltativa di lingua straniera;
      l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      gli  eventuali  punteggi  conseguiti  nelle prove di efficienza
fisica e nell'accertamento attitudinale.
    3.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
    4.  Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al precedente art. 1, comma 1, lettera b), si terra' conto della
ripartizione  dei  posti  sulla base dei diplomi di laurea prescritti
per  la  partecipazione  al concorso. In caso di mancata copertura in
tutto o in parte dei posti per insufficienza di concorrenti idonei si
provvedera'  alla devoluzione dei posti con le modalita' previste nel
medesimo art. 1, comma 1.
    5.  Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al  precedente  art. 1,  comma  1, lettera a) e lettera b) a) si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
Detti  posti,  qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari
idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
graduatoria  di merito del relativo concorso e secondo l'ordine della
graduatoria medesima.
    6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i  concorrenti  abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
    7.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti  gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2, del
presente  decreto,  i  concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti,  si  collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito Internet "www.persomil.difesa.it".