Art. 12.

                               Nomina

    1.  I  concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
nominati  tenenti  in servizio permanente effettivo, rispettivamente,
nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita
nei   rispettivi   decreti   presidenziali   di  nomina  che  saranno
immediatamente esecutivi.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle  qualita'  morali  di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
    3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.   Dopo   la   nomina   essi  frequenteranno,  come  prescritto
dall'art. 4,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997,
n. 490,  e  successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
    La  mancata  presentazione  nel  giorno prefissato comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art. 17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione  al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni  cinque  decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  all'atto del superamento del
corso applicativo.
    Il  rifiuto  di  sottoscrivere  detta ferma comportera' la revoca
della nomina.
    5.  Nel  caso  in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri  indicati nel precedente art. 11, entro 1/12 della durata del
corso  stesso,  di  altrettanti  concorrenti  idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 3 e
verra'  rideterminata  l'anzianita'  relativa  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni  previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
    7.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verra'  disposta  la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa e
sanzionato  il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno  collocati  in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano   assolvere   o  completare  gli  obblighi  di  leva,  ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.