Art. 13.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.