Art. 15.

                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico  dei  concorrenti  i  quali,  peraltro,  muniti di copia della
domanda,  per  le  prove  scritte  e  della  lettera  o telegramma di
convocazione,  per  gli  accertamenti  psico-fisici  ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare
o  alla  Capitaneria  di  porto ovvero ad un Comando carabinieri, per
ottenere  il  rilascio  dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
    2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami  militari,  sino  ad  un  massimo di trenta
giorni,  nei  quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle  prove  e  degli accertamenti di cui all'art. 4, nonche' quelli
necessari  per il raggiun-gimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  ed  accertamenti  ed  il  rientro  alla  sede  di servizio. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  della  prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.