Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono: a) non aver superato: il quarantesimo anno di eta', se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; il trentaduesimo anno di eta', in tutti gli altri casi; b) essere cittadini italiani; c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: 1) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 2) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): diploma di laurea specialistica in ingegneria edile o in ingegneria civile o in ingegneria elettrica o in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica o in informatica o in ingegneria meccanica o in ingegneria dei materiali o in ingegneria chimica o in chimica o in biologia o di laurea in fisica. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata quinquennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dai diplomi di laurea specialistica precedentemente indicati. Saranno inoltre ritenuti validi i diplomi di laurea che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal presente decreto. Per entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) per i soli concorrenti di sesso maschile: 1) non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; 2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7 ed 8; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche' quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.