Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Ai  concorsi  di  cui  al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare  concorrenti  di  sesso  sia  maschile  che  femminile. I
concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
      a) non aver superato:
        il   quarantesimo   anno  di  eta',  se  ufficiali  inferiori
appartenenti  alle  forze  di  completamento  di  cui all'art. 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
        il trentaduesimo anno di eta', in tutti gli altri casi;
      b) essere cittadini italiani;
      c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
        1)  per  il  concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
          diploma  di  laurea  specialistica in medicina e chirurgia.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo;
        2) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
          diploma  di  laurea  specialistica in ingegneria edile o in
ingegneria   civile   o  in  ingegneria  elettrica  o  in  ingegneria
elettronica  o  in  ingegneria  informatica  o  in  informatica  o in
ingegneria  meccanica  o  in ingegneria dei materiali o in ingegneria
chimica  o  in  chimica  o  in biologia o di laurea in fisica. Per la
partecipazione  a  tale  concorso  saranno  ritenuti  validi  anche i
diplomi  di  laurea,  di  durata  quinquennale, conseguiti secondo il
precedente    ordinamento,   sostituiti   dai   diplomi   di   laurea
specialistica precedentemente indicati.
    Saranno  inoltre  ritenuti validi i diplomi di laurea che, per la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati   equipollenti   a  quelli  suindicati.  Allo  scopo,  gli
interessati  avranno  cura di allegare alla domanda di partecipazione
attestazione  di  equipollenza  al  titolo  di  studio prescritto dal
presente decreto.
    Per  entrambi  i  concorsi  di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno  infine  ritenuti  validi  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno
di quelli prescritti per la partecipazione ai concorsi indetti con il
presente  decreto.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare  alla  domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati  dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare,  da  accademie,  scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
      f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        1)   non  essere  stati  riformati  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        2)  non  essere  stati  dichiarati  "obiettori  di coscienza"
ovvero  ammessi  a  prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230.
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
      a) al  possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 7 ed 8;
      b) all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina, ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di  partecipazione di cui al precedente comma 1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il  successivo  iter
formativo.