Art. 4. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito); f) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (entro il 30 settembre 2003), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.