Art. 4.

                      Svolgimento dei concorsi

    1.  Lo  svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
      a) due prove scritte;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale;
      e) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
      f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli  di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui   partecipano  (entro  il  30 settembre  2003),  dovranno  essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.