Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per le prove di efficienza fisica; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale; e) le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e pratiche e per la formazione della graduatoria, distinte per ciascun concorso. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente, presidente; due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti del Corpo sanitario dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un brigadier generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito; un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o psicologia clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in tecniche di indagine psicodiagnostiche; un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in psicologia. Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. 6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera e), saranno composte: a) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) da: un ufficiale generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; tre ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente, membri; un ufficiale di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente dell'Esercito per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto; b) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) da: un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale dell'Esercito in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; quattro ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri; un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, per la prova scritta di cultura generale, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto; un docente universitario - che potra' essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono ripartiti i posti di cui al precedente art. 1, che risultino partecipanti al con-corso - membro aggiunto; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati.