Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la commissione per le prove di efficienza fisica;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
      e) le  commissioni  esaminatrici  per  le prove scritte, per la
valutazione  dei  titoli,  per  le  prove  orali  e pratiche e per la
formazione della graduatoria, distinte per ciascun concorso.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
      due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore  a  maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
      un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
      un  ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
      due  ufficiali  medici  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti del Corpo sanitario dell'Esercito o di medici specialisti
esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      un  brigadier generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, presidente;
      due    ufficiali   superiori   medici   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
      un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito  laureato  in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia  clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostiche;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia.
    Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta    commissione   si   avvarra'   del   contributo   tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati
in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati presso il
Centro   di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di
Foligno.
    6.  Le  commissioni  di  cui  al  precedente comma 1, lettera e),
saranno composte:
      a) per  il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a) da:
        un  ufficiale  generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
        tre  ufficiali  medici  del  Corpo sanitario dell'Esercito di
grado non inferiore a maggiore in servizio permanente, membri;
        un  ufficiale  di  grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente  dell'Esercito  per  la  prova  orale - limitatamente agli
argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
        un  ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C,
posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto;
      b) per  il  concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) da:
        un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a brigadier generale
dell'Esercito  in  servizio  o  in  ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
        quattro  ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri;
        un  ufficiale  dell'Esercito  in servizio permanente di grado
non  inferiore  a maggiore, per la prova scritta di cultura generale,
per  la  prova  orale  -  limitatamente  agli  argomenti di carattere
militare  -  per  la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
        un  docente  universitario  -  che  potra'  essere diverso in
relazione  a  ciascuna  delle  categorie  di  laureati  fra  cui sono
ripartiti  i  posti  di  cui  al  precedente  art. 1,  che  risultino
partecipanti al con-corso - membro aggiunto;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
        un  ufficiale  dell'Esercito  in servizio permanente di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente all'area funzionale
"C",  posizione  non  inferiore  a "C/2", segretario senza diritto di
voto.
    I  membri  aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.