Art. 7. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno, nei giorni che saranno resi noti con lettera raccomandata o telegramma, presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di luglio 2003. I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale. La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; b) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; d) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale esame strumentale presso strutture pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; e) eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo se di sesso femminile). Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame radiografico del torace, dovranno essere sottoposte a detto test che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto. 8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 9. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a): verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 5 del presente articolo; sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i due punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 11. 10. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza.