Art. 8.

                Accertamenti sanitari ed attitudinali

    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinali.
    2.  Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
    3.  Gli  accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui  al  precedente  art.  5,  comma  1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei  concorrenti quali ufficiali in servizio permanente effettivo nei
ruoli normali dell'Esercito:
      a) sulla   scorta   dell'"Elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita'  che  sono  causa  di non idoneita' al servizio militare",
annesso  al  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle  direttive  della  Direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti
specifici requisiti:
        statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se di sesso maschile, a
m 1,61, se di sesso femminile;
        acutezza  visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore   a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
        percezione  uditiva  della voce di ordinaria conversazione ad
almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore  a  quattro  metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza  da  un  orecchio  e  ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
        normale  assetto  della  struttura  di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale;
      b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non  producano  esame  e relativo referto da cui
risulti  che  tale  accertamento  sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti  presso  strutture  sanitarie pubbliche, anche militari o
private convenzionate, come indicato al precedente art. 7, comma 3;
        cardiologico con E.C.G.;
        oculistico;
        otorinolaringoiatrico;
        psichiatrico;
        analisi completa delle urine;
        analisi del sangue concernente:
          emocromo completo;
          glicemia;
          creatininemia;
          transaminasemia (ALT - AST);
          birilubinemia totale e frazionata;
          G6PDH (metodo quantitativo).
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico;
      c) la   commissione   provvedera'   a   definire   per  ciascun
concorrente,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla normativa e dalle
direttive  vigenti,  il  profilo  sanitario  che  terra'  conto delle
caratteristiche  somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati;
      d) la  commissione,  seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      "Idoneo   quale   ufficiale   nel   ruolo   normale  del  Corpo
(rispettivamente,   sanitario   dell'Esercito   e   degli   ingegneri
dell'Esercito)  in  servizio  permanente, con indicazione del profilo
sanitario di cui alla successiva lettera e);
      "Non  idoneo  quale  ufficiale  nel  ruolo  normale  del  Corpo
(rispettivamente,   sanitario   dell'Esercito   e   degli   ingegneri
dell'Esercito) in servizio permanente", con l'indicazione della causa
di non idoneita';
      e) saranno   giudicati  idonei  i  concorrenti  cui  sia  stato
attribuito  il  seguente profilo sanitario minimo, senza attribuzione
di alcun punteggio:


PS     CO     AC     AR     AV     LS     LI     VS     AU
 2     3      2      2      2      2      2      3      2

      f) saranno  giudicati  "non  idonei"  i  concorrenti  risultati
affetti da:
        imperfezioni  ed  infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
        disturbi    della    parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
        stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia  da  accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
        malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
        tutte  quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo  e  con  l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali;
      g) nei   confronti   dei   concorrenti   che   all'atto   degli
accertamenti   sanitari   venissero   riscontrati  affetti  da  lievi
patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza
esiti  rientranti  nelle  cause  di esclusione di cui alla precedente
lettera f), la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine
entro  il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare
il  possesso dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi
con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo comma 4;
      h) il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
      i) i  concorrenti  giudicati  "non  idonei" potranno, tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Casella Postale 353 -
00187   Roma  centro  -  improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
successivo  alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica,  relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di  non  idoneita'.  Detta  istanza  dovra'  essere  anticipata  alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
    Non   saranno   prese   in  considerazione  istanze  prive  della
documentazione  prevista  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  la relativa
comunicazione.
    In   caso   di   mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
    Il  giudizio  circa  l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'  espresso,  a  seguito di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,   dalla  commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo  qualora  lo  ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori   accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il  giudizio
definitivo.
    I  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  anche  a  seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
    4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti  ad  un  accertamento attitudinale a cura
della  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
    Detto  accertamento  consistera'  in una serie di prove, batteria
testologica  e  questionario  informativo,  ed  in  un'intervista  di
selezione.
    In  particolare,  attraverso  l'accertamento  attitudinale, sara'
valutato:
      come il soggetto pensa;
      come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
      come il soggetto lavora;
      le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
    Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
      area  cognitiva  (modalita'  di  interazione e di affrontare le
situazioni reali);
      area  relazionale  (livello  di  maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
      area  del  lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
      area  motivazionale  ed  identificazione  con  l'organizzazione
(reali  aspettative  professionali,  con  particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi):
        a) a  detto  accertamento  saranno  sottoposti,  con riserva,
anche  i  concorrenti  di  cui  al precedente comma 3, lettera g) del
presente articolo;
        b) i  concorrenti  di  cui al precedente comma 3, lettera l),
invece,  saranno  sottoposti  a  detto  accertamento solo se verranno
giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata
a  corredo  della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti;
        c) la   commissione   esprimera'  nei  confronti  di  ciascun
concorrente  un  giudizio  di  idoneita'  o  di  non idoneita'. Detto
giudizio,  che  sara'  comunicato agli interessati seduta stante, per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio  di idoneita', invece,
comportera' l'attribuzione di un punteggio da zero a due punti, utile
ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di  merito di cui al
successivo art. 11.
    5.   Le   commissioni   per   gli  accertamenti  sanitari  e  per
l'accertamento  attitudinale  dovranno  far  pervenire alla Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  -  4ª  sezione, i verbali degli accertamenti
rispettivamente   curati   entro   il  terzo  giorno  dalla  data  di
completamento dei medesimi.