Art. 8.
              Preferenze, precedenze e riserve di posti
    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
gia'  indicati  nella  domanda, sono tenuti a comprovarne il possesso
mediante una delle seguenti modalita':
      a) produzione in originale o fotocopia autenticata;
      b) produzione  in fotocopia corredata da apposita dichiarazione
sostitutiva   di   atto   notorio,   che  ne  attesti  l'autenticita'
all'originale;
      c) produzione  di  dichiarazione  resa  in  apposito  modulo in
sostituzione  delle  normali  certificazioni,  nella  quale  dovranno
essere indicati analiticamente i riferimenti necessari, a pena di non
valutazione.
    Dai  documenti  o  dalla dichiarazione deve risultare il possesso
del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o  della dichiarazione e' di quindici giorni che decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui i candidati avranno sostenuto la prova
orale.
    La  suddetta  documentazione  deve  essere  inviata  al Direttore
Amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste - Ripartizione
personale   tecnico-amministrativo   -  Gestione  stato  giuridico  -
piazzale  Europa,  1  - 34127 Trieste e viene considerata prodotta in
tempo  utile  anche  se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dalla minore eta';
      b) dal  voto piu' alto riportato nel titolo di studio richiesto
per l'ammissione al concorso.