Allegato A
            Art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.  68 (1)
                      Collocamento dei disabili
    1.   La   presente   legge   ha   come  finalita'  la  promozione
dell'inserimento   e  della  integrazione  lavorativa  delle  persone
disabili  nel  mondo  del  lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato.
    Essa si applica:
      a) alle  persone  in  eta'  lavorativa  affette  da minorazioni
fisiche,   psichiche   o   sensoriali  e  ai  portatori  di  handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (2), dal Ministero della sanita'
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita';
      b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
      c) alle  persone  non  vedenti  o  sordomute, di cui alla legge
27 maggio  1970, n. 382 (3), e successive modificazioni, e alla legge
26 maggio 1970, n. 381 (4), e successive modificazioni;
      d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23 dicembre   1978,  n. 915  (5),  e  successive
modificazioni;
    2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.  Si  intendono  per  sordomuti coloro che sono colpiti da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata.
    3.  Restano  ferme  le  norme  per i centralinisti telefonici non
vedenti  di  cui  alla legge 14 luglio 1957, n. 594 (6), e successive
modificazioni,  alla  legge  28 luglio  1960,  n. 778 (7), alla legge
5 marzo  1965,  n. 155  (8),  alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla
legge  3 giugno  1971, n. 397 (9), e alla legge 29 marzo 1985, n. 113
(10),  le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 (11), e alla legge 19 maggio
1971,  n. 403 (12), le norme per i terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 (13), e le norme per
gli  insegnanti  non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20 maggio
1982,  n. 270  (14).  Per  l'assunzione  obbligatoria  dei  sordomuti
restano  altresi'  ferme  le  disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308 (15).
    4.  L'accertamento  delle  condizioni  di  disabilita'  di cui al
presente  articolo,  che  danno  diritto  di  accedere al sistema per
l'inserimento   lavorativo   dei   disabili,   e'   effettuato  dalle
commissioni  di  cui  all'art.  4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(4),   secondo   i   criteri   indicati   nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  cui all'art. 23, comma 1. Con il
medesimo  atto  vengono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'effettuazione  delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante (15/a).
    5.  In  considerazione  dei  criteri adottati, ai sensi del testo
unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (16),
per  la  valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa
derivante  da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento   delle   condizioni  di  disabilita'  e'  ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
    6.  Per  i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle  condizioni  di  disabilita'  che  danno diritto di accedere al
sistema  per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   23 dicembre   1978,  n. 915  (5),  e  successive
modificazioni.
    7.  I  datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
garantire  la  conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che,
non  essendo  disabili  al momento dell'assunzione, abbiano acquisito
per   infortunio   sul  lavoro  o  malattia  professionale  eventuali
disabilita'.
    (1)  Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68.
    (2) Riportato al n. C/XXXIX.
    (3) Riportata alla voce ciechi civili.
    (4) Riportata alla voce assistenza e beneficenza pubblica.
    (5)  Riportato  alla  voce pensioni civili, militari e di guerra:
pensioni di guerra.
    (6) Riportata al n. C/VII.
    (7) Riportata al n. C/X.
    (8) Riportata al n. C/XIV.
    (9) Riportata al n. C/XXIII.
    (10) Riportata al n. C/XXXIV.
    (11) Riportata al n. C/XI.
    (12) Riportata al n. C/XXIV.
    (13) Riportata alla voce professioni sanitarie e arti ausiliarie.
    (14)   Riportata   alla   voce   istruzione  pubblica:  personale
direttivo, insegnante e non insegnante.
    (15) Riportata al n. C/VIII.
    (15/a)  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
13 gennaio   2000,   e'   stato   approvato  l'atto  di  indirizzo  e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.
    (16)   Riportato  alla  voce  infortuni  sul  lavoro  e  malattie
professionali (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

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