Allegato A Art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (1) Collocamento dei disabili 1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (2), dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita'; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 (3), e successive modificazioni, e alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (4), e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (5), e successive modificazioni; 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 (6), e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 (7), alla legge 5 marzo 1965, n. 155 (8), alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 (9), e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 (10), le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 (11), e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 (12), le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 (13), e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (14). Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 (15). 4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (4), secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante (15/a). 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (16), per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (5), e successive modificazioni. 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'. (1) Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68. (2) Riportato al n. C/XXXIX. (3) Riportata alla voce ciechi civili. (4) Riportata alla voce assistenza e beneficenza pubblica. (5) Riportato alla voce pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra. (6) Riportata al n. C/VII. (7) Riportata al n. C/X. (8) Riportata al n. C/XIV. (9) Riportata al n. C/XXIII. (10) Riportata al n. C/XXXIV. (11) Riportata al n. C/XI. (12) Riportata al n. C/XXIV. (13) Riportata alla voce professioni sanitarie e arti ausiliarie. (14) Riportata alla voce istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante. (15) Riportata al n. C/VIII. (15/a) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. (16) Riportato alla voce infortuni sul lavoro e malattie professionali (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). ----> Vedere modelli da pag. 59 a pag. 61 <----