Art. 6. Ammissione ai corsi di dottorato 1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.