Art. 6.
                  Ammissione ai corsi di dottorato
    1.  Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la   loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.