Art. 7.
                  Iscrizioni al corso di dottorato
    1.  I  concorrenti  risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di  Pavia - Ufficio borse e
dottorati  di ricerca, piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100   Pavia,   entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti  dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, la seguente documentazione:
      a) domanda  di  iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di     ricerca,    redatta    su    apposito    modulo    predisposto
dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca
da bollo da e 10,33;
      b) una fotografia formato tessera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Dalla  domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n. 445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
      a) nascita, residenza e cittadinanza;
      b) diploma  di laurea conseguito. I vincitori in possesso di un
titolo  accademico  conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad allegare
l'originale del titolo medesimo alla domanda di immatricolazione.
    3.  Nella  domanda  di  immatricolazione,  il candidato risultato
vincitore  dovra'  dichiarare,  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non  iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea,
a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti.
    4.  Nella  domanda  di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario  della  borsa  di  studio  dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi  dell'art. 47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
      a) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    5.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.