Art. 10.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      a) giudizio   negativo  del  collegio  dei  docenti  alla  fine
dell'anno di frequenza;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    E'   consentita  la  sospensione  della  frequenza  dei  corsi  e
dell'erogazione  della  borsa  ai dottorandi nei casi di maternita' o
prestazione del servizio militare o grave documentata malattia.
    Gli  assegnisti  di  ricerca  possono  essere ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi la stessa area scientifico - disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
    Ai  dottorandi  di  ricerca  puo'  essere  affidata  nell'Ateneo,
secondo  quanto  proposto  dal  collegio  dei  docenti,  una limitata
attivita'  didattica  sussidiaria  o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.