Art. 5.
    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Il  candidato  dovra'  inoltre dimostrare una buona conoscenza di
una lingua straniera.
    Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
    I  candidati  saranno  convocati  per  la  prova scritta mediante
raccomandata a.r.
    La comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere
anche  nello  stesso  giorno  della prova scritta) potra' avvenire in
sede  concorsuale  da parte della commissione giudicatrice o mediante
raccomandata a.r.
    Per  sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.