Art. 9. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' graduato secondo le seguenti fasce di reddito determinato sulla base del reddito familiare: ===================================================================== Fascia | Scaglione di reddito | Importo ===================================================================== 1ª fascia | 0-16.526,62 | // 2ª fascia | 16.526,62-20.658,28 | Euro 154,94 3ª fascia | 20.658,28-24.273,47 | Euro 216,91 4ª fascia | 24.273,47-30.470,96 | Euro 294,38 5ª fascia | 30.470,96-38.734,27 | Euro 371,85 6ª fascia | 38.734,27-45.964,66 | Euro 449,32 7ª fascia | 45.964,66 e oltre | Euro 516,46 Il contributo dovra' essere versato in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo, di pari o superiore importo. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando.