Art. 10. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate . E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo, secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.