Art. 3. Tutti i candidati si intendono ammessi alle prove scritte con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione di verifica del rispetto dei termini per la presentazione della domanda e di quant'altro previsto dal bando. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre, in ogni momento, come previsto dall'art. 5 del bando, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.