Art. 3.
    Tutti  i  candidati  si  intendono ammessi alle prove scritte con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione   di   verifica   del  rispetto  dei  termini  per  la
presentazione della domanda e di quant'altro previsto dal bando.
    Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre, in ogni
momento,  come  previsto  dall'art. 5  del  bando,  l'esclusione  dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.