Art. 6.
    Il  possesso  dei requisiti di cui all'art. 2 e' accertato da una
apposita  commissione nominata dalla giunta regionale, la quale avra'
cura  altresi'  di  verificare  la  conformita' della domanda e degli
allegati   ai   contenuti   ed  alle  modalita'  di  inoltro  di  cui
rispettivamente agli articoli 4 e 5.