Art. 7.
    Il  provvedimento di nomina del direttore generale viene adottato
con  decreto  del  presidente della giunta, su conforme deliberazione
della  giunta regionale, con riferimento ai criteri fissati dall'art.
3-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  come  innovato  dal decreto legislativo
19 giugno  1999,  n. 229,  cosi  come recepiti con la legge regionale
31 ottobre 2001, n. 39.
    L'incarico  di direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo  e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di  durata  pari  a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza
alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
    I  contenuti  del  contratto ed il trattamento economico annuo da
attribuire al direttore generale sono determinati a norma del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 19 luglio 1995, n. 502
(come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  31 maggio  2001, n. 319) e dell'art. 3-bis del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  come  innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.