Art. 7. Il provvedimento di nomina del direttore generale viene adottato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale, con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, come innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, cosi come recepiti con la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39. L'incarico di direttore generale determina un rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata pari a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti del contratto ed il trattamento economico annuo da attribuire al direttore generale sono determinati a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319) e dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, come innovato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.