Art. 10.

               Esclusione dal concorso e dalla nomina

    La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.