Art. 11. Varie Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al suo espletamento. La missione sara' a carico del capitolo 3073 quota Maristat UGP. L'importo liquidato a cura dei componenti organi amministrativi, dovra' essere comunicato a Maristat U.G.P. - IV reparto -1o ufficio. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di missione. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventualli disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito od a causa di forza maggiore. Roma, 15 aprile 2003 Ten. gen.: D'Arrigo Amm. isp. capo (CP): Sicurezza Avverso il presente provvedimento si puo' produrre ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla data di notifica.