Art. 11.

                                Varie

    Ai  candidati,  per  la  preparazione  agli  esami  del  concorso
previsti    al    precedente    art. 5,   dovra'   essere   concessa,
compatibilmente  con  le  esigenze  di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  15  da  fruire  in  un'unica  soluzione.  Qualora  i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione  dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
    La  missione sara' a carico del capitolo 3073 quota Maristat UGP.
L'importo  liquidato  a  cura  dei  componenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a Maristat U.G.P. - IV reparto -1o ufficio.
    I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova,
senza  giustificato  motivo,  perdono  il  diritto  al trattamento di
missione.
    L'Amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente  da  eventualli  disguidi  postali  o
telegrafici  o  comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
od a causa di forza maggiore.
      Roma, 15 aprile 2003
                                                  Ten. gen.: D'Arrigo
Amm. isp. capo (CP): Sicurezza
    Avverso  il  presente  provvedimento  si puo' produrre ricorso al
T.A.R.  competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034   e  successive  modifiche  di  cui  all'art. 1  della  legge
21 luglio  2000,  n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente  della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 o 120
giorni dalla data di notifica.