Art. 8.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  di  cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
    2.  La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.