Art. 8. Graduatoria 1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo. 2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto dirigenziale.