Art. 10.

              Accertamenti psico-fisici e attitudinali

    1.  L'accertamento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica dei
concorrenti  che  alla  data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione fossero militari in servizio avverra'
a  cura  del  dirigente  del  servizio  sanitario del reparto/ente di
appartenenza, che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato "C"
al  presente  decreto.  Resta  pertanto  fermo  quanto  indicato  nel
precedente art. 5, comma 1, lettera d).
    2.  Tutti  gli  altri  concorrenti  invece - sempreche' risultati
idonei  alle  prove  scritte  del  concorso cui partecipano - saranno
sottoposti  ad accertamenti psico-fisici consistenti in visita medica
generale  e  visite specialistiche, ad accertamenti attitudinali e ad
una prova di efficienza fisica (corsa piana di 800 metri).
    A tal fine detti concorrenti riceveranno dalla Direzione generale
per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1a Divisione, lettera
raccomandata o telegramma contenente invito a presentarsi, muniti dei
documenti indicati al successivo comma 4, nonche' di tenuta ginnica e
scarpe  da  ginnastica  per l'effettuazione della prova di efficienza
fisica,  presso  l'aeroporto  militare  di  Guidonia  (Roma), accesso
dall'ingresso di via Roma s.n.c. ove avranno luogo detti accertamenti
e detta prova.
    3.  I  concorrenti  che  si  presenteranno  a  detti accertamenti
potranno   usufruire,   nel  previsto  periodo  (presumibilmente  tre
giorni),   delle   infrastrutture   della  amministrazione  militare,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti.
    4.   All'atto   della  presentazione  i  concorrenti  di  cui  al
precedente comma 2 dovranno produrre i seguenti documenti:
      certificato  di  idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non  ammissione  del  concorrente  a sostenere la prova di efficienza
fisica;
      certificato,  rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,   o  privata  convenzionata,  non  anteriore  a  tre  mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite
B  e  C,  sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto  certificato  determinera'  la non ammissione del concorrente a
sostenere gli accertamenti sanitari;
      eventuale  esame  radiologico  del  torace  in due proiezioni e
relativo referto, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata in data non anteriore a sei mesi;
      referto  di  ecografia pelvica in data non anteriore a due mesi
(se di sesso femminile);
      referto  attestante  l'esito  del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione (se di sesso femminile);
      certificato  anamnestico,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui al
precedente   art. 7,   comma   1,   lettera   b),   si  atterra'  per
l'effettuazione  di  detti  accertamenti  al  protocollo  diagnostico
riportato  nell'allegato  H,  che  costituisce  parte  integrante del
presente   decreto.  I  concorrenti,  all'atto  della  presentazione,
dovranno  rilasciare  apposita  dichiarazione  di  consenso informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo, secondo quanto indicato
nel gia' citato allegato H.
    Per  i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato
di  gravidanza,  la  commissione  non potra' in nessun caso procedere
agli  accertamenti  previsti  e  dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio,  a  mente  dell'art.  3,  comma 2, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  citato  nelle premesse, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    6.  Il  giudizio  riportato negli accertamenti psico-fisici sara'
comunicato  all'interessato  seduta stante dalla commissione preposta
che  sottoporra'  alla  firma  del  medesimo  il  relativo  foglio di
comunicazione.  Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici
e'  definitivo.  Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
    7.   I   concorrenti  giudicati  non  idonei  negli  accertamenti
psico-fisici  potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella
postale  353  -  00187  Roma  centro, anticipandola via fax al numero
06/4827347,  improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a
quello  della  visita  medica  specifica istanza, corredata di idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Tale  documentazione verra' valutata dalla commissione di
cui  all'art.  7,  comma 1, lettera c), la quale, qualora necessario,
potra'  sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
    8.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive della
prevista  documentazione  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
    9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per il
personale militare.
    10.  In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza, invece, i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
    11.   I   concorrenti   dichiarati  non  idonei  dalla  precitata
commissione,  anche  a  seguito della valutazione sanitaria di cui al
precedente  comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti,
ovvero  che  abbiano  rinunciato  ai  medesimi  saranno  esclusi  dal
concorso.
    12. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno  sottoposti  agli  accertamenti attitudinali ed alla prova di
efficienza  fisica  a  cura  della  commissione  di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera d). Il giudizio riportato negli accertamenti
attitudinali  e  nella  prova  di  efficienza fisica sara' comunicato
seduta  stante  agli  interessati  dalla  commissione  preposta - che
sottoporra'   alla   firma   del   medesimo  il  relativo  foglio  di
comunicazione  -  ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei saranno esclusi dal concorso.