Art. 10. Accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. L'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione fossero militari in servizio avverra' a cura del dirigente del servizio sanitario del reparto/ente di appartenenza, che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato "C" al presente decreto. Resta pertanto fermo quanto indicato nel precedente art. 5, comma 1, lettera d). 2. Tutti gli altri concorrenti invece - sempreche' risultati idonei alle prove scritte del concorso cui partecipano - saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici consistenti in visita medica generale e visite specialistiche, ad accertamenti attitudinali e ad una prova di efficienza fisica (corsa piana di 800 metri). A tal fine detti concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione, lettera raccomandata o telegramma contenente invito a presentarsi, muniti dei documenti indicati al successivo comma 4, nonche' di tenuta ginnica e scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova di efficienza fisica, presso l'aeroporto militare di Guidonia (Roma), accesso dall'ingresso di via Roma s.n.c. ove avranno luogo detti accertamenti e detta prova. 3. I concorrenti che si presenteranno a detti accertamenti potranno usufruire, nel previsto periodo (presumibilmente tre giorni), delle infrastrutture della amministrazione militare, compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti. 4. All'atto della presentazione i concorrenti di cui al precedente comma 2 dovranno produrre i seguenti documenti: certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica; certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli accertamenti sanitari; eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni e relativo referto, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata in data non anteriore a sei mesi; referto di ecografia pelvica in data non anteriore a due mesi (se di sesso femminile); referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (se di sesso femminile); certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate. 5. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), si atterra' per l'effettuazione di detti accertamenti al protocollo diagnostico riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato nel gia' citato allegato H. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 6. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici sara' comunicato all'interessato seduta stante dalla commissione preposta che sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di comunicazione. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 7. I concorrenti giudicati non idonei negli accertamenti psico-fisici potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola via fax al numero 06/4827347, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), la quale, qualora necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 8. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. 9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. 10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 11. I concorrenti dichiarati non idonei dalla precitata commissione, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 12. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali ed alla prova di efficienza fisica a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d). Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e nella prova di efficienza fisica sara' comunicato seduta stante agli interessati dalla commissione preposta - che sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di comunicazione - ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.