Art. 12. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese di viaggio per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti non in servizio, peraltro, muniti di copia della domanda per le prove scritte, ovvero della lettera o telegramma di convocazione per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%). 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.