Art. 12.

                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le spese di viaggio per sostenere le prove e gli accertamenti
previsti dal precedente art. 6 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti,  anche  se  militari  in  servizio. I concorrenti non in
servizio,  peraltro,  muniti  di  copia  della  domanda  per le prove
scritte,  ovvero  della  lettera o telegramma di convocazione per gli
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  e  per  le prove orali,
potranno rivolgersi al Distretto militare o alla Capitaneria di porto
ovvero  ad  un  Comando  carabinieri,  per ottenere il rilascio dello
scontrino  per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto
del 10%).
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  e  per  il  rientro  in  sede.  In  particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.