Art. 13. Graduatorie 1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno predisposte dalle commissioni esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando: la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte; il punteggio riportato nella prova orale; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; il punteggio eventualmente riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 11, comma 7. Nel formare la graduatoria dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la commissione terra' conto della ripartizione dei posti per categorie prevista nell'articolo medesimo. 2. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. 3. Nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra' conto delle riserve dei posti previste nel precedente art. 2, comma 1, a favore degli ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), anche della ripartizione dei posti per categorie. 4. Nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito (nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine della graduatoria di categoria). 5. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico restino non ricoperti per rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione generale per il personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito della categoria in cui tale carenza si sia verificata. 6. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 7. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nei commi precedenti, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato allegato "G" al presente decreto eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.