Art. 13.

                             Graduatorie

    1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente  art. 1,  comma  1,  saranno predisposte dalle commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
ottenuti sommando:
      la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
      il punteggio riportato nella prova orale;
      l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      il   punteggio   eventualmente   riportato  nella  prova  orale
facoltativa   di   lingua  straniera,  calcolato  come  indicato  nel
precedente art. 11, comma 7.
    Nel  formare  la  graduatoria  dei  concorsi di cui al precedente
art. 1,  comma  1,  lettera  b),  la  commissione  terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie prevista nell'articolo medesimo.
    2.  Le  graduatorie  di  ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
    3.  Nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto  delle  riserve dei posti previste nel precedente art. 2, comma
1,  a  favore  degli  ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali
appartenenti  al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui all'art.
1,  comma  1,  lettera  b),  anche  della  ripartizione dei posti per
categorie.
    4.  Nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, i posti riservati di
cui   all'art.   2,   comma   1,   eventualmente  non  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della graduatoria generale di
merito  (nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo
l'ordine della graduatoria di categoria).
    5.  Nel  concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora
taluni  dei posti previsti per una o piu' delle specialita' del ruolo
speciale  del  Corpo  del genio aeronautico restino non ricoperti per
rinuncia  o  esclusione  di  vincitori  la  Direzione generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo  l'ordine  della graduatoria di merito della categoria in cui
tale carenza si sia verificata.
    6.  Ferme  restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma
1,  lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette  categorie  non  dovessero,  in  tutto  o  in  parte, essere
ricoperti   per  insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi
potranno  essere  devoluti  ai concorrenti idonei in altre categorie,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
    7.  Fermo  restando,  in  ogni  caso,  quanto  previsto nei commi
precedenti,  nei  decreti di approvazione delle graduatorie si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato  allegato "G" al presente decreto eventualmente dichiarati dai
concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
    8.  I  decreti  di  approvazione  delle  graduatorie dei concorsi
saranno  pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa
e  di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.