Art. 14. Nomina 1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente art. 13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori e - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto - nominati, ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale, rispettivamente, delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca alla nomina. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta ad essi attribuita con il decreto di nomina. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 7. Gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo saranno prosciolti dalla ferma di anni cinque e: a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma eventualmente contratta; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti, verranno ricollocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva. 8. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, con i criteri indicati al precedente art. 13, entro 1/12 della durata del corso stesso.