Art. 14.

                               Nomina

    1.  Gli  idonei  che  in  ciascuna  delle  graduatorie  di cui al
precedente  art. 13  saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno  dichiarati  vincitori  e - sempreche' non siano sopravvenuti
gli  elementi  impeditivi  di  cui  all'art. 1, comma 3, del presente
decreto  -  nominati,  ad eccezione degli appartenenti alla categoria
degli  ufficiali  inferiori  delle  forze di completamento, di cui al
precedente  art. 3,  comma  1,  lettera  b), sottotenenti in servizio
permanente  del ruolo speciale, rispettivamente, delle armi dell'Arma
aeronautica,   del  Corpo  del  genio  aeronautico  e  del  Corpo  di
commissariato   aeronautico,   con   anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
    2.  Gli  appartenenti  alla  categoria  degli ufficiali inferiori
delle  forze  di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio  permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il grado
rivestito  all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
    3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per  la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 4.
    4.  Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata   e   con   le   modalita'   stabilite  dallo  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica militare.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  gli ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma  di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
    Il  rifiuto  di  sottoscrivere  detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
    5.  Il  concorrente  di  sesso femminile nominato sottotenente in
servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle  condizioni dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso
applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno il corso applicativo la
riserva  cui  e'  subordinato  il  conferimento  della  nomina verra'
sciolta  e  l'anzianita'  relativa  verra' rideterminata in base alla
media  del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria del concorso e di
quello  conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al   superamento   del   corso   applicativo,   sara'   rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma  restando  l'anzianita'  assoluta  ad  essi  attribuita  con il
decreto  di  nomina.  Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento saranno iscritti in ruolo dopo
l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
    7.   Gli  ufficiali  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento  il  corso  applicativo  saranno prosciolti dalla ferma di
anni cinque e:
      a) se  provenienti  dal  ruolo  marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b) se  provenienti  dal  complemento,  saranno  ricollocati  in
congedo,   salvo   che   avessero  obbligo  di  completare  la  ferma
eventualmente contratta;
      c) se   provenienti   dai   frequentatori  dei  corsi  normali,
completeranno  la  ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
      d) se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati in
congedo,  a  meno  che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
    8.  Nel  caso  in  cui  alcuni  degli  ufficiali ammessi al corso
rinunciassero  ovvero  venissero  dichiarati  decaduti  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  di  altrettanti  concorrenti idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 13, entro 1/12 della durata del corso stesso.