Art. 2.

                          Riserve di posti

    1.  Nei  concorsi  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1, sono
riservati  posti a favore delle categorie di concorrenti e nel numero
appresso indicati:
      a)  nel  concorso  per  la  nomina  a  sottotenente in servizio
permanente  del  ruolo  speciale delle armi dell'Arma aeronautica, 20
(venti)  agli  ufficiali vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due
di  cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata
nelle premesse e 26 (ventisei) ai sottufficiali appartenenti al ruolo
dei marescialli;
      b)  nel  concorso  per  la  nomina  a  sottotenente in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo del genio aeronautico, 11
(undici)  agli  ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del
termine  di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
e   18   (diciotto)   ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, cosi' ripartiti tra le sottoindicate categorie:
        1)   categoria   "costruzioni   aeronautiche"  2  (due)  agli
ufficiali  in  ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti
al ruolo dei marescialli;
        2)  categoria  "armamento"  1  (uno)  agli ufficiali in ferma
biennale  e  2  (due)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli;
        3)  categoria  "elettronica"  2 (due) agli ufficiali in ferma
biennale  e  3  (tre)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli;
        4)  categoria  "infrastrutture  ed  impianti"  2  (due)  agli
ufficiali  in  ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti
al ruolo dei marescialli;
        5)  categoria  "fisica"  2  (due)  agli  ufficiali  in  ferma
biennale  e  3  (tre)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli;
        6) categoria "motorizzazione" 1 (uno) agli ufficiali in ferma
biennale  e  1  (uno)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli;
        7)  categoria  "chimica"  1  (uno)  agli  ufficiali  in ferma
biennale  e  3  (tre)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli;
      c)  nel  concorso  per  la  nomina  a  sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
4  (quattro)  agli  ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso  e  6  (sei)  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo dei
marescialli.
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
i posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti idonei saranno devoluti ai concorrenti
idonei appartenenti alle altre categorie di cui al successivo art. 3,
secondo l'ordine della graduatoria di merito.