Art. 2. Riserve di posti 1. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono riservati posti a favore delle categorie di concorrenti e nel numero appresso indicati: a) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, 20 (venti) agli ufficiali vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse e 26 (ventisei) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; b) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, 11 (undici) agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e 18 (diciotto) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti tra le sottoindicate categorie: 1) categoria "costruzioni aeronautiche" 2 (due) agli ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 2) categoria "armamento" 1 (uno) agli ufficiali in ferma biennale e 2 (due) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 3) categoria "elettronica" 2 (due) agli ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 4) categoria "infrastrutture ed impianti" 2 (due) agli ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 5) categoria "fisica" 2 (due) agli ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 6) categoria "motorizzazione" 1 (uno) agli ufficiali in ferma biennale e 1 (uno) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; 7) categoria "chimica" 1 (uno) agli ufficiali in ferma biennale e 3 (tre) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli; c) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, 4 (quattro) agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e 6 (sei) ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti ai concorrenti idonei appartenenti alle altre categorie di cui al successivo art. 3, secondo l'ordine della graduatoria di merito.