Art. 6.

                      Svolgimento dei concorsi

    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
      a) due prove scritte;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
      d) prova orale;
      e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di   riconoscimento,   provvisto   di   fotografia,   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  con  il  decreto  dirigenziale di cui al successivo
art. 13,  comma  2  (entro  il  30 novembre  2003),  dovranno  essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.