Art. 6. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali; d) prova orale; e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2 (entro il 30 novembre 2003), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.