Art. 9.

                       Valutazione dei titoli

    1.  In  ciascun  concorso  le  Commissioni  di  cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera a), procederanno alla valutazione dei titoli
di  merito  dei  concorrenti  che avranno sostenuto entrambe le prove
scritte  di  cui  al precedente art. 8 e prima della correzione delle
stesse.
    Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
-   qualora   non   risultanti  dalla  documentazione  matricolare  e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate   informazioni   nella   domanda   ovvero   in  eventuale
documentazione   probatoria,   anche  sotto  forma  di  dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda medesima.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto
esclusivamente  a  coloro  che  saranno  ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.
    2.  Il  punteggio  massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 30/30i, cosi' ripartiti:
      a) titoli di servizio: 24 (ventiquattro) punti, di cui:
        22   punti   per  il  complesso  delle  qualita'  militari  e
professionali,   desumibili   dalla   documentazione   matricolare  e
caratteristica;
        2  punti  per  la  partecipazione  ad  operazioni fuori area,
calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai 15 giorni, effettivamente prestato;
      b) titoli di studio: 6 (sei) punti, di cui:
        1  punto  per  uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo   grado,  posseduti  in  aggiunta  a  quello  prescritto  per
l'ammissione al concorso;
        1 punto per uno o piu' diplomi universitari o di laurea;
        2 punti per uno o piu' diplomi di laurea specialistica;
        1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
        1  punto  per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari.
    Il  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado, previsto
come  requisito di partecipazione, non dara' luogo ad attribuzione di
punteggio.