Allegato G
                             (art. 4, comma 3, lettera l) ,del bando)


                   ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

    1. A parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
all'art. 13  del  presente  decreto si terra' conto, nell'ordine, dei
seguenti titoli di preferenza:
      insigniti di medaglia al valor militare;
      orfani di guerra;
      orfani di caduti per fatto di guerra;
      orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
      feriti in combattimento;
      capi di famiglia numerosa;
      figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto
il concorso;
      coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
    2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      dal numero dei figli a carico;
      dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
    3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane d'eta', in applicazione del
secondo   periodo  dell'art. 3,  comma  7,  della  legge  n. 127/1997
aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    4.  I  predetti  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso  ed  espressamente  dichiarati  nella  domanda ovvero in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima (1).
    (1)  Il  concorrente  deve  fornire  tutte le indicazioni utili a
consentire   all'Amministrazione  di  esperire  con  immediatezza  il
controllo della veridicita' delle dichiarazioni rese.