Art. 13.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente bando sono
applicabili  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
nonche'  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  reclutamento del
personale presso le pubbliche amministrazioni.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio centrale del
Bilancio  presso  il  Ministero della giustizia per l'apposizione del
visto   e   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 19 dicembre 2002
                        Il direttore dell'ufficio centrale: Ebner