Art. 13. Norme di salvaguardia Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia per l'apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2002 Il direttore dell'ufficio centrale: Ebner