Art. 4. Prove di esame e preselezione L'esame del concorso consta: a) di due prove scritte, ciascuna delle quali ha la durata di otto ore giornaliere, sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, contabilita' di Stato, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette. Detto colloquio comprendera' anche la prova obbligatoria di conoscenza della lingua straniera che deve essere scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. La scelta deve essere effettuata nella domanda di ammissione. Il colloquio vertera' altresi' anche sulla conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a duemila, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta multipla sulle stesse materie oggetto delle prove scritte. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi di enti e societa' specializzate in selezione del personale. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che effettuata la preselezione risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cinquecento posti. Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che a parita' di punteggio nella preselezione sono collocati al cinquecentesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avra' luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso o eventuale rinvio, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 27 giugno 2003 *. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo nell'ora e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga effettuata, e/o alle prove di esame, qualunque ne sia la causa, costituira' motivo di esclusione dal concorso. Nella comunicazione relativa alle date della preselezione saranno fornite precise indicazioni in merito alle materie, ai punteggi, ai tempi. I candidati che abbiano superato la preselezione, ove essa venga effettuata, saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte almeno quindici giorni prima della data fissata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, da indicare nella domanda di ammissione al concorso: a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta d'identita'; f) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato; I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Non saranno ammessi alle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. * Cosi' modificato con p.D.G. 16 aprile 2003 Per l'espletamento della prova preselettiva non e' consentito portare codici, testi di legge o qualsiasi altra pubblicazione. Per l'espletamento della prova scritta i candidati potranno portare con se' e consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno ventuno trentesimi. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale e' indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.