Art. 4.

                    Prove di esame e preselezione

    L'esame del concorso consta:
      a) di  due  prove scritte, ciascuna delle quali ha la durata di
otto ore giornaliere, sulle seguenti materie:
        1) diritto privato;
        2) diritto amministrativo;
      b) di  un  colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle
prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi
notarili,  contabilita'  di Stato, diritto tributario con particolare
riguardo alle tasse ed imposte indirette.
    Detto  colloquio  comprendera'  anche  la  prova  obbligatoria di
conoscenza   della  lingua  straniera  che  deve  essere  scelta  dal
candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. La scelta deve
essere effettuata nella domanda di ammissione.
    Il  colloquio  vertera'  altresi'  anche  sulla  conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    Nel  caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore
a  duemila,  le  prove  di  esame  saranno  precedute  da  una  prova
preselettiva,  che  consistera'  in  una  serie di domande a risposta
multipla sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.
    Per  l'espletamento  della  prova  preselettiva l'amministrazione
potra'  avvalersi  di  enti e societa' specializzate in selezione del
personale.
    Saranno  ammessi alle prove scritte i candidati che effettuata la
preselezione  risulteranno  collocati  in  graduatoria  entro i primi
cinquecento posti.
    Saranno  ammessi  alle  prove  scritte  tutti  i  candidati che a
parita'   di   punteggio   nella   preselezione   sono  collocati  al
cinquecentesimo posto.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    La  comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avra'
luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove
scritte  del  concorso  o  eventuale  rinvio,  sara' pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 27 giugno 2003 *.
    Tale  pubblicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e,  pertanto,  i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione  di  esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza  alcun  altro  preavviso,  all'indirizzo  nell'ora e nei giorni
indicati  nella  predetta  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, con
riserva di accertamento dei requisiti prescritti.
    La  mancata  presentazione  alla  preselezione,  ove  essa  venga
effettuata,  e/o  alle  prove  di  esame,  qualunque ne sia la causa,
costituira' motivo di esclusione dal concorso.
    Nella comunicazione relativa alle date della preselezione saranno
fornite  precise  indicazioni in merito alle materie, ai punteggi, ai
tempi.
    I  candidati che abbiano superato la preselezione, ove essa venga
effettuata,  saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte
almeno quindici giorni prima della data fissata mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, da indicare nella domanda di ammissione al concorso:
      a) fotografia  recente,  applicata  su  carta  da bollo, con la
firma dell'aspirante autenticata;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro    o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciata   da
un'amministrazione dello Stato;
    I  documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
    Non  saranno  ammessi  alle  prove  i  candidati  non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
    Per  lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme
di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
    * Cosi' modificato con p.D.G. 16 aprile 2003
    Per  l'espletamento  della  prova  preselettiva non e' consentito
portare codici, testi di legge o qualsiasi altra pubblicazione.
    Per  l'espletamento  della  prova  scritta  i  candidati potranno
portare con se' e consultare soltanto i testi di legge non commentati
ed autorizzati dalla commissione.
    Sono  ammessi  al  colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. Il
colloquio  si  intende  superato se il candidato avra' conseguito una
votazione di almeno ventuno trentesimi.
    Ai  candidati  che  conseguono l'ammissione al colloquio ne viene
data  comunicazione,  almeno  venti  giorni  prima  del giorno in cui
debbono  sostenerlo,  mediante  avviso  nel quale e' indicato il voto
riportato in ciascuna prova scritta.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  dalla  votazione conseguita nel
colloquio.