Art. 6. Trasparenza amministrativa Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.