Art. 6.

                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive modificazioni, la commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di  valutazione  delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali,  al  fine  di  assegnare  i punteggi attribuiti alle singole
prove.  Essa,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato previa estrazione a sorte.