Art. 7.

          Presentazione dei titoli di preferenza e riserva

    I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far
valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli che danno diritto
a  riserva,  precedenza o preferenza, a parita' di valutazione, nella
nomina  dovranno  presentare  o far pervenire a mezzo di raccomandata
con   avviso   di  ricevimento  all'ufficio  centrale  degli  archivi
notarili,  via  Padre  Semeria,  95  -  00154  Roma, entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici,  decorrenti dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno superato il colloquio, i documenti in originale
in  carta  semplice  o  in  copia autentica ovvero, ove possibile, le
dichiarazioni  sostitutive,  come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei
titoli stessi.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3)  i  mutilati  ed  invalidi per fatto di guerra ed equiparati
(profughi);
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno nel Ministero della giustizia -
amministrazione degli archivi notarili;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.