Art. 8. Graduatoria La commissione esaminatrice provvedera' alla formazione della graduatoria di merito del concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, indicate nell'art. 7 del presente bando. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1. La graduatoria sara' approvata con provvedimento ministeriale e sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data della sopracitata pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.