Art. 8.

                             Graduatoria

    La  commissione  esaminatrice  provvedera'  alla formazione della
graduatoria  di merito del concorso, secondo l'ordine dei punti della
votazione    complessiva   ottenuta   da   ciascun   candidato,   con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 5,  comma  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,   n. 487   e   successive   modificazioni,  indicate
nell'art. 7 del presente bando.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  tenuto  conto  delle  riserve  di posti di cui al precedente
art. 1.
    La  graduatoria  sara' approvata con provvedimento ministeriale e
sara'   pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero  della
giustizia.  Di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale.
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane efficace per un termine di due anni dalla
data  della  sopracitata  pubblicazione,  per  eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente,
entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.