Art. 11.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente  art. 10,  saranno  convocati  in  Roma  presso il Comando
generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, per essere sottoposti
agli  accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche,
da  parte  della  commissione  tecnica (collegio medico) prevista dal
precedente  art. 8,  comma 3, il cui giudizio e' definitivo, composto
da due ufficiali medici superiori e da uno inferiore, che si avvarra'
della  collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico
e  sara'  coadiuvato  da medici specialisti convenzionati, al fine di
accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per coloro che
entro  il  termine  di cui al precedente art. 3, comma 1, siano stati
gia'  giudicati  permanentemente  non  idonei  in  modo  parziale  al
servizio  d'istituto,  la  visita  medica e' finalizzata ad accertare
l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
    2. La stessa commissione tecnica, seduta stante, comunichera' per
iscritto  ai  candidati  l'esito  della visita medica con giudizio di
"idoneita'"  o  di "non idoneita'", in quest'ultimo caso indicando la
relativa diagnosi. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione
di punteggio.
    3.  I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.