Art. 11. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 10, saranno convocati in Roma presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, per essere sottoposti agli accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal precedente art. 8, comma 3, il cui giudizio e' definitivo, composto da due ufficiali medici superiori e da uno inferiore, che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per coloro che entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 1, siano stati gia' giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 2. La stessa commissione tecnica, seduta stante, comunichera' per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 3. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.