Art. 2.

                              Requisiti

    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli  appartenenti  al  ruolo  dei sovrintendenti, siano essi
brigadieri  capi,  brigadieri  o  vicebrigadieri,  che  alla  data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
        siano  idonei  al  servizio  militare  incondizionato o siano
stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  in  modo  parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono
ammessi  al  concorso  con riserva, fino alla visita medica di cui al
successivo art. 11;
        abbiano  riportato  nell'ultimo  quadriennio  la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
        non    abbiano   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
        non  siano  stati  comunque  gia'  dispensati d'autorita' dal
corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
        non  siano  stati  giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
        non  siano  rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per  delitto  non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato,  o  siano  sospesi
dall'impiego  o  dalle  attribuzioni  del  grado, o che si trovino in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata non inferiore a
sessanta giorni;
      b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
        abbiano  compiuto  sette anni di effettivo servizio nell'Arma
dei  carabinieri,  compreso  il  periodo  trascorso  presso le Scuole
dell'Arma quali allievi dell'Arma;
        siano  in  possesso  di  diploma  di istruzione secondaria di
secondo  grado  o  lo  conseguano  nell'anno solare cui e' bandito il
concorso.
    2.  I  requisiti  suindicati  debbono essere posseduti anche alla
data  d'inizio  del  corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso  non  dovranno  trovarsi  nella  condizione  di imputati per
delitti  non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo art. 7.