Art. 2. Requisiti 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, siano essi brigadieri capi, brigadieri o vicebrigadieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva, fino alla visita medica di cui al successivo art. 11; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente); non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a): abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi dell'Arma; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare cui e' bandito il concorso. 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.