Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale  per  il  personale  militare,  o  da  autorita'  da  questi
delegata, sara' composta da:
      a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
      c) un  insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      d) un   maresciallo   aiutante   luogotenente   dell'Arma   dei
carabinieri, segretario senza diritto al voto.
    2.  La  commissione  esaminatrice  potra'  essere integrata da un
numero   di   componenti   tali  da  permettere,  unico  restando  il
presidente,  la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna
da   un   numero  di  componenti  pari  a  quello  della  commissione
originaria,  fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire
il  grado  di  maresciallo  aiutante  sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.   La   stessa,   inoltre,  per  la  vigilanza  alla  prova
preliminare  ed  a  quella  scritta  puo'  avvalersi  dell'ausilio di
apposito  personale  di  sorveglianza,  nominato  su disposizione del
Direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare.
    3.  Con  successivo  provvedimento del Direttore generale saranno
nominate   le   commissioni   tecniche   per   l'effettuazione  degli
accertamenti  sanitari  ed  attitudinali  previste  dall'art. 17  del
decreto  legislativo n. 98/1995, come risulta sostituito dall'art. 12
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.